il 30 giugno 2023, per gli istituti case popolari (IACP), che potranno però far slittare la scadenza a fine anno, cioè al 31 dicembre 2023, se hanno effettuato almeno il 60% degli interventi edilizi programmati entro il termine fissato a giugno;
il 31 dicembre 2022, per gli edifici condominiali ai quali non è più richiesto di dover dimostrare lo stato di avanzamento dei lavori del 60%;
il 30 giugno 2022, per gli edifici unifamiliari;
Il 30 giugno 2022, per gli edifici condominiali che hanno un unico proprietario e sono composti massimo da quattro unità immobiliari. Scadenza che anche in questo caso può essere spostata al 31 dicembre 2022, se entro fine giugno sia stato realizzato il 60% dei lavori.
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